Titolo IIICapo I

Art. 26

Prove d'esame

In vigore dal 31 gen 1998
1. Le prove d'esame sono le seguenti: a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; b) prova pratica: 1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; 2) per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione; 3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;483#art-26

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