Titolo II
Art. 21
Valutazione attività in base a rapporti convenzionali
In vigore dal 31 gen 1998
1. L'attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale.
2. All'attività espletata dai veterinari coadiutori, nominati ai sensi degli ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, e successive modificazioni è attribuito il punteggio previsto per i servizi prestati nella posizione iniziale del corrispondente profilo professionale ridotto del 20 per cento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;483#art-21