Titolo III›Capo I
Art. 25
Commissione esaminatrice
In vigore dal 31 gen 1998
1. La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera ed è composta da:
a) presidente:
il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l'individua-zione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario nell'ambito dell'area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire;
b) componenti:
due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell', comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il personale di cui sopra;
c) segretario:
un funzionario amministrativo della U.s.l. o della azienda ospedaliera appartenente ad un livello non inferiore al settimo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;483#art-25