Titolo III›Capo I
Art. 30
Prove d'esame
In vigore dal 31 gen 1998
1. Le prove d'esame sono le seguenti:
a) prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;483#art-30