Art. 30 · Prove d'esame
Titolo IIICapo I

Art. 30

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Prove d'esame

In vigore dal 31 gen 1998
1. Le prove d'esame sono le seguenti: a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;483#art-30