Titolo I›Capo III
Art. 17
Graduatoria
In vigore dal 31 gen 1998
1. La commissione, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.
2. La graduatoria viene trasmessa agli uffici amministrativi della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera per i provvedimenti di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;483#art-17