Titolo ICapo III

Art. 18

Conferimento dei posti

In vigore dal 31 gen 1998
1. Il direttore generale della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva. 2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni. 3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. 4. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni. 5. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, e approvata con provvedimento del direttore generale della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera, ed è immediatamente efficace. 6. La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. 7. Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;483#art-18

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