Art. 6

Funzioni dirigenziali

In vigore dal 22 apr 1998
1. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa della Presidenza, le funzioni dirigenziali sono quelle di direzione, coordinamento, indirizzo, studio, ricerca, verifica e controllo. 2. La graduazione delle funzioni e responsabilità del personale di qualifica dirigenziale prevista, ai fini del trattamento accessorio, dall'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è definita con decreto ministeriale per i dipartimenti affidati a Ministri e con provvedimento del segretario generale per gli altri dipartimenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-03;520#art-6

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