Art. 6
Funzioni dirigenziali
In vigore dal 22 apr 1998
1. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa della Presidenza, le funzioni dirigenziali sono quelle di direzione, coordinamento, indirizzo, studio, ricerca, verifica e controllo.
2. La graduazione delle funzioni e responsabilità del personale di qualifica dirigenziale prevista, ai fini del trattamento accessorio, dall'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è definita con decreto ministeriale per i dipartimenti affidati a Ministri e con provvedimento del segretario generale per gli altri dipartimenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-03;520#art-6