Art. 8
Attribuzioni dei coordinatori dei servizi
In vigore dal 22 apr 1998
1. I coordinatori preposti ai servizi, che costituiscono le unità operative di base di livello dirigenziale, svolgono attività di collaborazione, ricerca e studio negli ambiti di rispettiva competenza. Essi, in particolare, forniscono il supporto tecnicoamministrativo per l'espletamento delle funzioni di cui all', comma 3.
2. Ai coordinatori preposti ai servizi spetta, inoltre, la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad essi assegnate in conformità agli obiettivi prefissati dal capo del dipartimento ed in attuazione degli indirizzi operativi formulati dai coordinatori preposti agli uffici.
3. I coordinatori dei servizi svolgono le funzioni di vigilanza e controllo, anche a fini di verifica del rendimento, sul personale ad essi assegnato.
4. In caso di assenza o impedimento del coordinatore dell'ufficio e fatte salve sue diverse disposizioni, il coordinatore di servizio più anziano in ruolo svolge funzioni vicarie.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-03;520#art-8