Art. 3
Cessazione dell'affidamento
In vigore dal 22 apr 1998
1. Nei casi di cui all'articolo 18, comma 3, della legge, i capi dei dipartimenti o i loro reggenti conservano, secondo la prescrizione di cui all', comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, le attribuzioni connesse alla sicurezza sul lavoro, nonché le attribuzioni esercitate in via di ordinaria amministrazione e, in particolare, quelle di carattere istruttorio e quelle attinenti ad atti vincolati, salva diversa disposizione del segretario generale e comunque per non più di 45 giorni dalla data di giuramento del nuovo Governo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-03;520#art-3