Art. 1
Denominazioni
In vigore dal 22 apr 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l' del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, che disciplina i poteri del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ritenuta l'opportunità di emanare disposizioni regolamentari in ordine all'organizzazione dei dipartimenti ed uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 21 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché in merito all'esercizio dei poteri di gestione da parte dei responsabili dei dipartimenti ed uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ravvisata, altresì, l'esigenza di provvedere alla disciplina delle funzioni dirigenziali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 17, comma 1, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 2 giugno 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana
il seguente regolamento:
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Denominazioni
1. Nel presente regolamento sono denominati:
a) legge: la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) del decreto-legge n. 543: l' del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, che disciplina i poteri del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) Presidente e Presidenza: rispettivamente, il Presidente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) Segretario generale e Vicesegretario generale: il Segretario generale e il Vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
e) dipartimenti: i dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli uffici ad essi equiparati, ivi compresi quelli affidati a Ministri o Sottosegretari, ai sensi degli della legge 23 agosto 1988, n. 400;
f) uffici: strutture di livello dirigenziale generale in cui si articolano i dipartimenti, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
g) servizi: unità operative di base di livello dirigenziale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-03;520#art-1