Art. 2

Dipartimenti affidati a Ministri o Sottosegretari

In vigore dal 22 apr 1998
1. Con decreto del Presidente, adottato ai sensi del comma 3 dell'articolo 21 della legge, può essere interamente riorganizzato il dipartimento per il quale cessi l'affidamento alla responsabilità di un Ministro o Sottosegretario di Stato, ancorchè il dipartimento stesso sia disciplinato con decreto adottato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 21. Quest'ultimo decreto è abrogato dalla data di entrata in vigore del decreto di riorganizzazione. 2. Per i dipartimenti affidati a Ministri o Sottosegretari, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, il segretario generale esercita i poteri di cui all' del decreto-legge n. 543, ove non diversamente disposto, sino a che il Presidente, su proposta del Ministro o Sottosegretario competente, non investe dei relativi poteri il capo del dipartimento, un suo reggente, o altri funzionari. Si intendono in tal caso estese alla gestione dei relativi capitoli di bilancio le deleghe rilasciate dal segretario generale al vicesegretario generale e ai capi dei servizi aventi attribuzioni strumentali di carattere generale. 3. I capi dei dipartimenti ed i reggenti investiti di responsabilità gestionali ai sensi del comma 2 possono delegare a dirigenti parte dei propri poteri. 4. Quando l'affidamento di un dipartimento a un Ministro o Sottosegretario viene a cessare per causa diversa da quella di cui all', il segretario generale propone al Presidente, entro 30 giorni, la conferma o la sostituzione del capo del dipartimento. Restano ferme, sino a diversa disposizione del segretario generale, le deleghe attribuite al capo del Dipartimento e da questi ai dirigenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-03;520#art-2

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