Art. 4
Poteri del vicesegretario generale
In vigore dal 22 apr 1998
1. Il vicesegretario generale sostituisce il segretario generale in caso di assenza o impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate.
Nell'assenza di un vicesegretario generale, il segretario generale può attribuire funzioni vicarie ad un consigliere dei ruoli della presidenza con qualifica di dirigente generale o equiparato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-03;520#art-4