Art. 6
Disposizioni finali
In vigore dal 10 set 1997
1. L'osservanza del presente regolamento è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'approdo e per la spedizione della nave.
2. Eventuali modifiche agli allegati sono apportate con successivi decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-05-19;268#art-6