Art. 2
Definizioni
In vigore dal 18 giu 1999
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) "agente marittimo" il raccomandatario marittimo di cui all' della legge 4 aprile 1977, n. 135;
b) "nave", qualsiasi nave da carico, petroliera, chimicheria o gasiera o nave passeggeri diretta ad un porto della Comunità o che ne esce e che trasporta merci pericolose o inquinanti, come indicato all', comma 1;
c) "merci pericolose" le merci classificate nel codice IMDG inclusi i materiali radioattivi di cui alla raccolta INF, nel capitolo 17 del codice IBC e nel capitolo 19 del codice IGC;
d) "merci inquinanti":
1) idrocarburi, secondo la definizione della MARPOL, allegato 1;
2) sostanze liquide nocive, secondo la definizione della MARPOL, allegato 2;
3) sostanze dannose, secondo la definizione della MARPOL, allegato 3;
e) "Marpol": la Convenzione internazionale del 1973 sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978, in vigore al 1 gennaio 1998;
f) Codice IMDG, il Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose in vigore il 1 gennaio 1997;
g) "Codice IBC": il codice internazionale OMI per la costruzione e armamento delle navi che trasportano sostanze chimiche pericolose alla rinfusa, in vigore al 10 luglio 1998;
h) "Codice IGC": il codice internazionale OMI per la costruzione e l'attrezzatura delle navi addette al trasporto di gas liquefatti alla rinfusa, in vigore al 1 luglio 1998;
i) "raccolta INF": il corpus delle norme di sicurezza OMI per il trasporto di combustibile nucleare irradiato, di plutonio e di scorie altamente radioattive in fusti a bordo di navi in vigore dal 1 gennaio 1998;
j) "risoluzione OMI A.851 ": la risoluzione 851 dell'Organizzazione marittima internazionale, adottata dall'assemblea nella 20 sessione il 27 novembre 1997, avente per titolo "Principi generali dei sistemi di notifica e norme di compilazione delle notifiche, con orientamenti per la notifica di sinistri in cui sono coinvolte merci pericolose, sostanze nocive e/o sostanze inquinanti per l'ambiente marino";
k) "spedizioniere/caricatore": soggetto che ha stipulato un contratto per il trasporto di merci via mare, o la persona nel cui nome o per conto della quale, viene stipulato il contratto;
l) "autorità centrale": Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando generale delle capitanerie di porto;
m) "comando di porto": organo periferico del Ministero dei trasporti e della navigazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-05-19;268#art-2