Art. 7

Entrata in vigore

In vigore dal 10 set 1997
1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 maggio 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione Ronchi, Ministro dell'ambiente Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1997 Atti di Governo, registro n. 109, foglio n. 4
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-05-19;268#art-7

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Entrata in vigore (Art. 7 Regolamento di attuazione della direttiva 93/75/CEE concernente le condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunita' o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, nonche' della direttiva 96/39/CE che modifica la predetta direttiva.) — Testo vigente | Portale Normativo