Art. 5

Modalità di trasmissione delle informazioni

In vigore dal 18 giu 1999
L'espressione "risoluzione OMI A.648 " è sostituita dalla espressione "risoluzione OMI A.851 ".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-05-19;268#art-5

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Modalità di trasmissione delle informazioni (Art. 5 Regolamento di attuazione della direttiva 93/75/CEE concernente le condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunita' o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, nonche' della direttiva 96/39/CE che modifica la predetta direttiva.) — Testo vigente | Portale Normativo