Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 10 set 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l', comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86; Visto l'articolo 39 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, che prevede che il Governo emani con uno o più regolamenti norme intese ad attuare la direttiva 93/75/CEE, del Consiglio del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti; Vista la direttiva 96/39 /CE, della Commissione del 19 giugno 1996, che modifica la direttiva 93/75/CEE; Visto l'articolo 35, primo comma, lettera b), della legge 5 giugno 1962, n. 616; Viste le disposizioni dell', commi 8, 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74/78), firmata a Londra il 1 novembre 1974, resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con legge 4 giugno 1982, n. 488, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi emendamenti; Vista la Convenzione internazionale per la prevenzione dall'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78), firmata a Londra il 2 novembre 1973, emendata con il protocollo adottato a Londra il 17 febbraio 1978, ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, e, per quanto riguarda il protocollo, con legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983, e successivi emendamenti; Vista la risoluzione OMI A.648 recante principi generali dei sistemi di rapporto e delle prescrizioni per la compilazione dei rapporti, che comprende le linee guida, per rapportare gli incidenti in cui sono coinvolte le merci pericolose, le sostanze nocive e/o le sostanze inquinanti marine, adottata nel corso della XVI assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI) il 19 ottobre 1989; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1991, n. 435; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1984, n. 50; Visto il decreto interministeriale del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'ambiente in data 28 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 1994; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1995; Ritenuta la necessità di definire le condizioni minime per l'entrata e l'uscita da porti marittimi di navi che trasportano merci pericolose ed inquinanti, al fine di evitare gravi incidenti o ridurre gli eventuali danni, ai sensi della direttiva 93/75/CEE; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente; Emana il seguente regolamento: . Campo di applicazione 1. Il presente regolamento si applica alle operazioni di imbarco e trasporto o sbarco che si effettuano nei porti italiani per quanto attiene alle merci pericolose o inquinanti: a) in colli: 1) in colli posti in "unità di carico" o su "carrelli" oppure posti in contenitori posizionati su carrelli; 2) in contenitori con solidi alla rinfusa; 3) in contenitori intermedi; 4) in contenitori cisterna; 5) in veicoli cisterna stradali; 6) in veicoli cisterna ferroviari; 7) in veicoli stradali che contengono solidi alla rinfusa; 8) in veicoli ferroviari che contengono solidi alla rinfusa; 9) in chiatte (su navi porta chiatte) che contengono solidi alla rinfusa; b) alla rinfusa. 2. Il presente regolamento non si applica: a) alla sosta e alla movimentazione delle merci pericolose all'interno delle aree portuali e a terra; b) ai depositi di combustibile, alle scorte ed attrezzature di bordo; c) alle navi da guerra e ad altre navi dello Stato utilizzate a fini non commerciali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-05-19;268#art-1

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