Art. 3

Dichiarazione di imbarco

In vigore dal 10 set 1997
1. Ai fini dell'imbarco di merci pericolose o inquinanti lo spedizioniere e/o caricatore deve trasmettere all'agente marittimo e al comandante della nave una dichiarazione contenente le denominazioni tecniche corrette delle merci pericolose o inquinanti, i numeri delle Nazioni Unite (NU), qualora esistano, le classi di rischio OMI conformemente ai codici IMDG, IBC e IGC, i quantitativi di tali merci e, se sono trasportate in contenitori cisterna o in contenitori mobili, i marchi di identificazione degli stessi. 2. Al momento dell'imbarco lo spedizioniere e/o caricatore deve fornire al comandante della nave e all'agente marittimo una ulteriore dichiarazione circa la corrispondenza del carico con quello indicato nella dichiarazione di cui al comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-05-19;268#art-3

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