Art. 6

In vigore dal 29 gen 1997
1. L'esercizio finanziario dell'Istituto inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 2. Il consiglio direttivo delibera, entro il mese di ottobre, il bilancio preventivo per il successivo esercizio finanziario e, non oltre il mese di aprile, il conto consuntivo dell'esercizio scaduto. 3. Il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo, corredati delle relazioni del presidente e del collegio dei revisori, sono trasmessi, per l'approvazione, al Ministero per i beni culturali e ambientali e, per conoscenza, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;685#art-6

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