Art. 10
In vigore dal 29 gen 1997
1. Il consiglio direttivo dell'Istituto, delibera, entro sei mesi dalla nomina, lo statuto dell'ente, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri per i beni culturali e ambientali e del tesoro, nel quale sono stabiliti:
a) l'ordinamento amministrativo contabile e le norme per la gestione del bilancio;
b) le norme concernenti il funzionamento interno delle attività scientifiche e didattiche dell'Istituto medesimo;
c) le norme di assunzione, nonché la consistenza numerica del personale dell'Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;685#art-10