Art. 7
In vigore dal 29 gen 1997
1. Il controllo della gestione dell'Istituto è affidata ad un collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, composto di tre revisori effettivi e tre supplenti, così designati:
a) un revisore effettivo con funzioni di presidente e uno supplente dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
b) un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministero per i beni cultuali e ambientali;
c) un revisore effettivo e uno supplente dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica;
2. Il collegio dei revisori dei conti, provvede al riscontro degli atti della gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione le eventuali variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
3. I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del consiglio direttivo: essi sono nominati per la durata di un triennio e possono essere riconfermati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;685#art-7