Art. 3
In vigore dal 29 gen 1997
1. Il presidente dell'Istituto è nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, che lo sceglie tra una rosa di nominativi designati dal consiglio direttivo, dura in carica dieci anni e può essere confermato.
2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede le adunanze del consiglio e dà esecuzione alle loro deliberazioni.
3. In caso di impedimento, il presidente è sostituito, nelle sue funzioni, dal consigliere più anziano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;685#art-3