Art. 4
In vigore dal 29 gen 1997
1. Il consiglio direttivo è composto dal presidente dell'Istituto e da dieci membri nominati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, scelti:
a) sei, tra una rosa di nominativi composta da almeno il doppio dei membri da nominare, proposti dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica su designazione del Consiglio universitario nazionale;
b) due, tra i dirigenti del ruolo degli archeologi del Ministero per i beni culturali e ambientali;
c) due, tra i dirigenti del ruolo degli storici dell'arte del Ministero per i beni culturali e ambientali.
2. I membri del consiglio direttivo si rinnovano per la metà ogni quinquennio. Alla scadenza del primo qinquennio la metà dei membri da rinnovarsi è determinata mediante sorteggio.
3. Alla scadenza degli altri quinquenni successivi la rinnovazione è determinata dalla maggiore anzianità.
4. Al consiglio direttivo spetta:
a) l'amministrazione dell'Istituto;
b) deliberare i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi;
c) deliberare modifiche statutarie;
d) deliberare sul funzionamento dei servizi con apposito regolamento.
5. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga utile in relazione alle esigenze di funzionamento dell'Istituto e, comunque, almeno due volte l'anno.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;685#art-4