Art. 1
In vigore dal 29 gen 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1895;
Vista la legge 15 gennaio 1922, n. 10;
Visto il regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Visto il regio decreto 10 novembre 1924, n. 2359;
Visto il regio decreto 5 luglio 1928, n. 1841;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 14 dicembre 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;
Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali;
E M A N A
il seguente regolamento:
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1. L'Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte, regolato dalla legge 15 gennaio 1922, n. 10, e dal regio decreto 10 novembre 1924, n. 2359, ha per fine di promuovere gli studi e le ricerche nel campo dell'archeologia e della storia dell'arte.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell', comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;685#art-1