Accordo medici medicina generale Allegato NCapo VI

Art. 8

Cessazione e sospensione dell'incarico

In vigore dal 4 ott 1996
1. L'incarico può cessare per rinuncia del medico da comunicare all'Azienda a mezzo lettera raccomandata A. R. 2. La rinuncia ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione. 3. Su specifica richiesta del medico l'Azienda, valutate le esigenze di servizio, può autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti. 4. L'Azienda procede alla revoca dell'incarico con effetto immediato: a) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale; b) per aver compiuto il periodo massimo di conservazione del posto previsto dall' in caso di malattia; c) per compimento del 65 anno di età; d) per incapacità psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da un medico designato dal Direttore generale dell'Azienda e presieduta dal Presidente dell'Ordine provinciale di iscrizione del medico. 5. L'incarico è sospeso in caso di emissione di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria di divieto di dimora nel territorio dell'Azienda ove il sanitario deve svolgere l'incarico, di arresti domiciliari, di custodia cautelare in carcere o in luogo di cura. È altresì sospeso in caso di condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione. In questa ultima ipotesi l'Azienda deferisce l'interessato alla commissione di disciplina di cui all' per l'eventuale adozione di un provvedimento di cessazione dall'incarico. 6. L'incarico è altresì sospeso in seguito a sospensione dall'albo professionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-8-3

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