Accordo medici medicina generale Allegato N›Capo VI
Art. 10
Sostituzioni
In vigore dal 4 ott 1996
1. Alle sostituzioni dei medici incaricati a tempo indeterminato che per giustificato motivo si assentino dal servizio l'Azienda provvede assegnando incarichi di supplenza secondo l'ordine della graduatoria annuale di medicina generale con priorità per i medici residenti nell'ambito dell'Azienda che non siano titolari di alcun rapporto di lavoro dipendente o convenzionato.
2. L'incarico di sostituzione non può superare la durata di tre mesi; il medico che ha effettuato una sostituzione non può ricevere altro incarico di sostituzione se non dopo un periodo di interruzione di almeno 30 giorni.
L'incarico cessa di diritto e con effetto immediato con il rientro, anche anticipato, del medico titolare.
3 Al medico sostituto spetta il trattamento economico di cui all', comma 1, lett. a/1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-10-2