Accordo medici medicina generale Allegato N›Capo VI
Art. 12
Malattia - Gravidanza
In vigore dal 4 ott 1996
1. Al medico incaricato a tempo indeterminato che si assenta per comprovata malattia o infortunio, anche non continuativamente nell'arco di trenta mesi, che gli impediscano qualsiasi attività lavorativa, l'Azienda corrisponde l'intero trattamento economico, goduto in attività di servizio, per i primi sei mesi e al 50 per cento per i successivi tre mesi e conserva l'incarico per ulteriori quindici mesi, senza emolumenti.
2. L'Azienda può disporre controlli sanitari in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati.
3. In caso di gravidanza o puerperio, l'Azienda mantiene l'incarico per sei mesi continuativi.
4. Durante la gravidanza e il puerperio l'Azienda corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio per un periodo massimo complessivo di quattordici settimane.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-12-2