Accordo medici medicina generale Allegato N›Capo VI
Art. 9
Trasferimenti
In vigore dal 4 ott 1996
1. Il trasferimento dei medici tra Aziende della stessa regione può avvenire a domanda del medico previo nulla- osta dei Direttori Generali delle Aziende interessate.
2. Per il trasferimento a domanda, l'interessato deve farne contestuale richiesta alle Aziende di provenienza e di destinazione.
3. L'Azienda di destinazione deve dare comunicazione al comitato zonale della disponibilità del posto da ricoprire mediante l'accoglimento della richiesta di trasferimento; nel caso di più medici interessati, prevale la posizione del medico che svolge l'attività di cui al presente accordo in via esclusiva, in subordine l'anzianità di incarico, l'anzianità di laurea, il voto di laurea e la maggiore età.
4. Ove sia possibile in relazione alle disponibilità orarie il medico è trasferito all'Azienda di destinazione con il medesimo numero di ore di cui era titolare nell'Azienda di provenienza.
5. Il trasferimento del medico nell'ambito dei servizi distrettuali della Azienda può avvenire anche a domanda dell'interessato. La domanda è proponibile dopo che siano trascorsi due anni da eventuale precedente trasferimento.
6. I trasferimenti d'ufficio devono essere giustificati o dall'opportunità di unificare in un sola zona le prestazioni del sanitario, oppure di concentrazione o soppressione di servizi, nel rispetto dei criteri generali in materia di mobilità concordati a livello aziendale con i sindacati firmatari del presente accordo.
7. Nel caso di trasferimento d'ufficio al medico viene comunque assicurato il mantenimento del numero di ore di attività già assegnato; l'orario di servizio presso il presidio di destinazione è determinato dall'Azienda sentito il medico.
8. Il medico trasferito, a domanda o di ufficio, conserva l'anzianità maturata nel servizio di provenienza.
9. Nel caso di non agibilità temporanea delle strutture per cause non imputabili al medico, l'Azienda assicura l'utilizzo temporaneo del medico in altra struttura idonea e, comunque, senza danno economico per l'interessato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-9-2