Accordo medici medicina generale Allegato N›Capo VI
Art. 4
Aumenti di orario
In vigore dal 4 ott 1996
1. L'Azienda, qualora si rendano disponibili orari di attività per cessazione degli incarichi a tempo indeterminato, interpella i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato presso l'Azienda medesima che abbiano espresso la propria disponibilità e assegna l'aumento delle ore all'avente diritto tra i medici operanti ambito della stessa Azienda secondo l'ordine di anzianità di incarico.
A parità di anzianità di incarico prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di laurea, il voto di laurea e la maggiorè età.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-4-4