Accordo medici medicina generale Allegato N›Capo VI
Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 4 ott 1996
ALLEGATO N
(norma finale n. 2)
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DELLA MEDICINA DEI SERVIZI
Campo di applicazione
1. Il Presente regolamento disciplina i rapporti di lavoro autonomo instaurati tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici per l'espletamento, in conformità con le indicazioni della programmazione regionale e territoriale, di attività sanitarie a rapporto orario, per le quali non sia richiesto il titolo di specializzazione e che non risultino regolate da altri accordi collettivi stipulati ai sensi dell' della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. Ai sensi dell', comma 1 bis, del decreto legislativo 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 e succes- sive normative, le Aziende sanitarie utilizzano ad esaurimento, i medici incaricati a tempo indeterminato nella attività di medicina dei servizi, già disciplinate dal capo II del D.P.R. 218/92. Per questi vale il presente Regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-1-4