Accordo medici medicina generale Allegato HCapo VI

Art. 3

Retribuzione

In vigore dal 4 ott 1996
1. Al medico di medicina generale, oltre all'ordinario trattamento economico di cui all' è corrisposto un compenso omnicomprensivo per ciascun accesso di L. 35.000 dall'1.7.96. 2. Gli accessi del medico al domicilio del paziente devono essere effettivi e devono rispettare le cadenze stabilite. 3. Il trattamento economico cessa in caso di ricovero in struttura sanitaria o sociale, o al venir meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-3-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo