Accordo medici medicina generale Allegato HCapo VI

Art. 2

Attivazione dell'assistenza integrata

In vigore dal 4 ott 1996
1. Le patologie che consentono l'avvio dell'assistenza sono quelle per le quali l'intervento domiciliare di assistenza integrata si presenta alternativo al ricovero determinabile da ragioni sociali o da motivi di organizzazione sanitaria. 2. Salva diversa determinazione concordata tra il medico responsabile dell'attività sanitaria a livello distrettuale e il medico di medicina generale in relazione alla situazione socio- ambientale e al quadro clinico, le ipotesi di attivazione dell'intervento si riferiscono a: - malati terminali; - incidenti vascolari acuti; - gravi fratture in anziani; - forme psicotiche acute gravi; - riabilitazione di vasculopatici; - malattie acute temporaneamente invalidanti nell'anziano (forme respiratorie e altro); - dimissioni protette da strutture ospedaliere. 3. Il servizio viene iniziato, col consenso del medico di medicina generale scelto dal paziente, a seguito di segnalazione al responsabile delle attività sanitarie a livello di distretto nel quale ha la residenza l'interessato da parte del: a) responsabile del reparto ospedaliero all'atto delle dimissioni; b) medico di medicina generale; c) servizi sociali; d) familiari del paziente. 4. Entro 24/48 ore dalla segnalazione il medico del distretto autorizza, o meno l'intervento e prende contatto con il medico di medicina generale per attivare l'intervento integrato, dopo aver recepito il consenso del malato o dei suoi familiari. 5. Il sanitario responsabile a livello distrettuale e il medico di medicina generale concordano: 1) la durata presumibile del periodo di erogazione dell'assistenza integrata; 2) gli interventi degli altri operatori sanitari; 3) le richieste di intervento degli operatori del servizio sociale da avanzare al responsabile distrettuale delle relative attività; 4) la cadenza degli accessi del medico di medicina generale al domicilio del paziente in relazione alla specificità del processo morboso in corso e agli interventi sanitari e sociali necessari, tenendo conto della variabilità clinica di ciascun caso; 5) i momenti di verifica comune all'interno del periodo di effettuazione del servizio. 6. Il medico di medicina generale nell'ambito del piano di interventi: - ha la responsabilità unica e complessiva del paziente; - tiene la scheda degli accessi fornita dalla Azienda presso il domicilio del paziente sul quale gli operatori sanitari riportano i propri interventi; - attiva le eventuali consulenze specialistiche, gli interventi infermieristici e sociali programmati; - coordina gli operatori per rispondere ai bisogni del paziente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-2-3

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