Accordo medici medicina generale Allegato H›Capo VI
Art. 1
Prestazioni
In vigore dal 4 ott 1996
ALLEGATO H
( - 39 - 45 p. G)
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
Prestazioni
1. L'assistenza domiciliare integrata di cui all', comma 1, lettera c), è svolta assicurando al domicilio del paziente le prestazioni:
- di medicina generale;
- di medicina specialistica;
- infermieristiche domiciliari e di riabilitazione;
- di aiuto domestico da parte dei familiari o del competente servizio delle Aziende;
- di assistenza sociale.
2. Lo svolgimento è fortemente caratterizzato dall'intervento integrato del servizi necessari, sanitari e sociali, in rapporto alle specifiche esigenze di ciascun soggetto al fine di evitarne il ricovero.
3. L'assistenza può essere sospesa in qualsiasi momento sia dal medico di medicina generale che dalla Azienda, con preavviso di almeno 7 giorni, salvaguardando in ogni caso le esigenze socio- sanitarie del paziente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-1-3