Accordo medici medicina generale›Capo II
Art. 32
Compiti con compenso a quota variabile
In vigore dal 4 ott 1996
1. Il medico svolge, oltre ai compiti indicati dall'articolo precedente, compiti remunerati con una quota variabile del compenso.
2. I compiti di cui al presente articolo sono:
a) assistenza programmata al domicilio dell'assistito, anche in forma integrata con l'assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa, in collegamento se necessario con l'assistenza sociale, secondo gli allegali "G" e "H";
b) assistenza programmata sulle residenze protette e nelle collettività, sulla base degli accordi regionali previsti dall', lett. B);
c) le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato "D";
d) assistenza in zone disagiatissime, comprese le piccole isole sulla base delle intese regionali di cui all', comma 3, lett. "H";
e) visite occasionali, secondo l', comma 4;
f) le prestazioni ed attività di cui ai successivi capi III, IV, e VI secondo la disciplina stabilita dagli accordi regionali;
g) collaborazione informatica, di cui all' comma 3, lett.
I).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-32