Art. 32 · Compiti con compenso a quota variabile
Accordo medici medicina generaleCapo II

Art. 32

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Compiti con compenso a quota variabile

In vigore dal 4 ott 1996
1. Il medico svolge, oltre ai compiti indicati dall'articolo precedente, compiti remunerati con una quota variabile del compenso. 2. I compiti di cui al presente articolo sono: a) assistenza programmata al domicilio dell'assistito, anche in forma integrata con l'assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa, in collegamento se necessario con l'assistenza sociale, secondo gli allegali "G" e "H"; b) assistenza programmata sulle residenze protette e nelle collettività, sulla base degli accordi regionali previsti dall', lett. B); c) le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato "D"; d) assistenza in zone disagiatissime, comprese le piccole isole sulla base delle intese regionali di cui all', comma 3, lett. "H"; e) visite occasionali, secondo l', comma 4; f) le prestazioni ed attività di cui ai successivi capi III, IV, e VI secondo la disciplina stabilita dagli accordi regionali; g) collaborazione informatica, di cui all' comma 3, lett. I).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-32