Accordo medici medicina generale Allegato H›Capo VI
Art. 2
84 / 116Attivazione dell'assistenza integrata
In vigore dal 4 ott 1996
1. Le patologie che consentono l'avvio dell'assistenza sono quelle per le quali l'intervento domiciliare di assistenza integrata si presenta alternativo al ricovero determinabile da ragioni sociali o da motivi di organizzazione sanitaria.
2. Salva diversa determinazione concordata tra il medico responsabile dell'attività sanitaria a livello distrettuale e il medico di medicina generale in relazione alla situazione socio- ambientale e al quadro clinico, le ipotesi di attivazione dell'intervento si riferiscono a:
- malati terminali;
- incidenti vascolari acuti;
- gravi fratture in anziani;
- forme psicotiche acute gravi;
- riabilitazione di vasculopatici;
- malattie acute temporaneamente invalidanti nell'anziano (forme respiratorie e altro);
- dimissioni protette da strutture ospedaliere.
3. Il servizio viene iniziato, col consenso del medico di medicina generale scelto dal paziente, a seguito di segnalazione al responsabile delle attività sanitarie a livello di distretto nel quale ha la residenza l'interessato da parte del:
a) responsabile del reparto ospedaliero all'atto delle dimissioni;
b) medico di medicina generale;
c) servizi sociali;
d) familiari del paziente.
4. Entro 24/48 ore dalla segnalazione il medico del distretto autorizza, o meno l'intervento e prende contatto con il medico di medicina generale per attivare l'intervento integrato, dopo aver recepito il consenso del malato o dei suoi familiari.
5. Il sanitario responsabile a livello distrettuale e il medico di medicina generale concordano:
1) la durata presumibile del periodo di erogazione dell'assistenza integrata;
2) gli interventi degli altri operatori sanitari;
3) le richieste di intervento degli operatori del servizio sociale da avanzare al responsabile distrettuale delle relative attività;
4) la cadenza degli accessi del medico di medicina generale al domicilio del paziente in relazione alla specificità del processo morboso in corso e agli interventi sanitari e sociali necessari, tenendo conto della variabilità clinica di ciascun caso;
5) i momenti di verifica comune all'interno del periodo di effettuazione del servizio.
6. Il medico di medicina generale nell'ambito del piano di interventi:
- ha la responsabilità unica e complessiva del paziente;
- tiene la scheda degli accessi fornita dalla Azienda presso il domicilio del paziente sul quale gli operatori sanitari riportano i propri interventi;
- attiva le eventuali consulenze specialistiche, gli interventi infermieristici e sociali programmati;
- coordina gli operatori per rispondere ai bisogni del paziente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-2-3