Accordo medici medicina generale Allegato H›Capo VI
Art. 3
85 / 116Retribuzione
In vigore dal 4 ott 1996
1. Al medico di medicina generale, oltre all'ordinario trattamento economico di cui all' è corrisposto un compenso omnicomprensivo per ciascun accesso di L. 35.000 dall'1.7.96.
2. Gli accessi del medico al domicilio del paziente devono essere effettivi e devono rispettare le cadenze stabilite.
3. Il trattamento economico cessa in caso di ricovero in struttura sanitaria o sociale, o al venir meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;484#art-amm-3-3