Titolo V
Art. 24
Certificazioni e copie
In vigore dal 12 nov 1996
1. I certificati previsti dall', comma 8, lettera b), della legge n. 580 sono rilasciati sulla base di modelli approvati con decreto del Ministro.
2. Dall'archivio degli atti e dei documenti sono estratte con modalità informatiche copie integrali o parziali degli atti. Il costo di tali copie non può eccedere il costo amministrativo.
3. Ciascun ufficio rilascia, anche per corrispondenza o con tecniche telematiche, certificati e copie tratti dai propri archivi informatici. Per garantire la tempestività della trasmissione dei certificati e delle copie su tutto il territorio nazionale, ciascun ufficio può avvalersi del sistema informatico delle camere di commercio, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro.
4. L'ufficio, durante il tempo necessario per l'archiviazione dei bilanci depositati, rilascia le copie, a richiesta, mediante tecniche non informatiche.
5. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto e gratuito al registro delle imprese attraverso l'interconnessione telematica attivata tra il sistema informatico delle camere di commercio e il sistema informatico dell'Amministrazione della giustizia.
6. La certificazione anagrafica dell'iscrizione nelle sezioni speciali attesta la denominazione, la ditta, l'oggetto e la sede dell'impresa.
7. La certificazione delle società semplici esercenti attività agricole, costituite da soci con la qualifica di coltivatore diretto, attesta, per ciascun socio, anche la predetta qualifica.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-12-07;581#art-24