Titolo V

Art. 23

Visure del registro, degli atti e dei documenti

In vigore dal 18 feb 1996
1. Il protocollo, il registro delle imprese e l'archivio degli atti e dei documenti sono pubblici. 2. La consultazione è effettuata sui terminali degli elaboratori elettronici installati presso l'ufficio oppure su terminali remoti degli utenti collegati tramite il sistema informativo delle camere di commercio, anche mediante la stampa recante la dicitura: "visura senza valore di certificazione".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-12-07;581#art-23

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