Titolo VI
Art. 25
Inizio dell'attività dell'ufficio del registro delle imprese
In vigore dal 18 feb 1996
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, inizia a funzionare l'ufficio del registro delle imprese e cessano le funzioni della cancelleria del tribunale previste dall'art. 101 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, salvo quanto previsto nell' del presente regolamento.
2. Se alla data di entrata in vigore del presente regolamento non è intervenuta la nomina del conservatore, tale funzione è esercitata, sino alla nomina, dal segretario generale della camera di commercio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-12-07;581#art-25