Titolo VI
Art. 29
Norme transitorie per le società non iscritte nel registro delle società
In vigore dal 18 feb 1996
Norme transitorie per le società non iscritte
nel registro delle società
1. Le società costituite con atto registrato, iscritte o annotate nel registro delle ditte e non iscritte nel registro delle società alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano iscritte nel registro delle ditte fino alla loro regolarizzazione e comunque non oltre il 26 gennaio 1997.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-12-07;581#art-29