Titolo VI

Art. 30 bis

Norme transitorie per l'iscrizione degli enti pubblici .

In vigore dal 12 nov 1996
(Norme transitorie per l'iscrizione degli enti pubblici). 1. Gli enti pubblici di cui all'art. 2201 del codice civile esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento richiedono l'iscrizione nel registro delle imprese entro il 30 ottobre 1996.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-12-07;581#art-30-bis

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