Capo II
Art. 19
Annotazione di impresa artigiana
In vigore dal 2 mag 1996
1. La domanda di iscrizione delle imprese artigiane, l'iscrizione, e le successive denunce di modifica e di cessazione nell'albo delle imprese artigiane sono comunicate entro quindici giorni all'ufficio dalla commissione provinciale per l'artigianato. L'ufficio provvede, ai sensi dell', comma 4, della legge n. 580, ad eseguire le relative annotazioni nella sezione speciale del registro.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-12-07;581#art-19