Titolo II

Art. 8

Archivio degli atti e dei documenti

In vigore dal 18 feb 1996
1. Gli atti e i documenti soggetti a deposito o iscrizione o annotazione nel registro delle imprese sono archiviati secondo tecniche informatiche e possono essere distrutti dopo l'archiviazione dell'immagine, secondo le norme vigenti. 2. La conformità all'originale dell'immagine archiviata è attestata dal responsabile del procedimento su ogni immagine del documento archiviato. L'immagine archiviata secondo tecniche informatiche sostituisce a tutti gli effetti di legge il documento archiviato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-12-07;581#art-8

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