Titolo I

Art. 4

Giudice del registro

In vigore dal 18 feb 1996
1. Il provvedimento di nomina del giudice del registro è comunicato tempestivamente al conservatore dell'ufficio. 2. Qualora il capoluogo di provincia non sia sede di tribunale, la vigilanza di cui all', comma 2, della legge n. 580, è esercitata da un giudice delegato dal presidente del tribunale nel cui circondario si trova il comune nel quale ha sede la camera di commercio. 3. In caso di accorpamento delle circoscrizioni territoriali di più camere di commercio, la vigilanza è esercitata dal giudice delegato dal presidente del tribunale nel cui circondario si trova il comune nel quale ha sede la camera di commercio derivante dall'accorpamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-12-07;581#art-4

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