Titolo I

Art. 2

Compiti dell'ufficio

In vigore dal 9 dic 2000
1. L'ufficio esercita i compiti ad esso demandati dalla legge ed in particolare: a) provvede, secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti, alla predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del registro delle imprese, nonché alla conservazione ed esibizione dei documenti e atti soggetti a deposito o iscrizione o annotazione nel registro delle imprese; b) IL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 588 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DELLA PRESENTE LETTERA. c) IL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 588 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DELLA PRESENTE LETTERA. d) provvede al rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o la mancanza di iscrizione; provvede inoltre al rilascio di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale sono previsti il deposito o l'iscrizione nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti. Il costo delle copie non può eccedere il costo amministrativo; e) provvede alla bollatura e alla numerazione dei libri e delle scritture contabili a norma degli articoli 2215 e seguenti del codice civile e di altre leggi. 2. L'ufficio provvede, altresì, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, alla tenuta del REA, nonché al rilascio di visure e certificati inerenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro delle ditte.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-12-07;581#art-2

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