Titolo II

Art. 7

Registro delle imprese

In vigore dal 6 dic 2000
1. Il registro delle imprese, tenuto secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell'industria, è unico e comprende le sezioni speciali. 2. Nel registro delle imprese sono iscritti: a) i soggetti previsti dalla legge e in particolare: 1) gli imprenditori di cui all'art. 2195 del codice civile; 2) le società di cui all'art. 2200 del codice civile; 3) i consorzi di cui all'art. 2612 del codice civile e le società consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile; 4) i gruppi europei di interesse economico di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 5) gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale, di cui all'art. 2201 del codice civile; 6) le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell' della legge 31 maggio 1995, n. 218; 7) gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile; 8) i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile; 9) le società semplici di cui all'art. 2251 del codice civile; b) gli atti previsti dalla legge. 3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 588. 4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 588. 5. La bollatura e la numerazione dei libri e delle scritture contabili obbligatori previsti dall'art. 2214 del codice civile sono memorizzate nel registro delle imprese a fini di mera ricognizione dell'avvenuta formalità. La bollatura e la numerazione eseguite dal notaio sono comunicate all'ufficio entro il mese successivo. La numerazione di ogni libro o scrittura contabile è progressiva per ciascun imprenditore ad eccezione dei libri-giornale sezionali per i quali ogni libro ha numerazione separata e progressiva. 6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 588.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-12-07;581#art-7

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