Titolo I
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 9 dic 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regio decreto 30 settembre 1934, n. 2011;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in particolare l';
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 1995;
Ritenuto di recepire le relative osservazioni, salvo per quanto concerne la denominazione del giudice delegato alla vigilanza del registro, atteso che la denominazione di giudice del registro, utilizzata nel testo del regolamento, è la medesima utilizzata dal codice civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1995;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
E M A N A
il seguente regolamento:
.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento l'espressione:
a) "Ministro" e "Ministero dell'industria" indicano rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
b) "camera di commercio" indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) "legge n. 580" indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580;
d) "ufficio" indica l'ufficio del registro delle imprese;
e) "modello" indica il modello obbligatorio anche informatico;
f) IL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 588 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DELLA PRESENTE LETTERA.
g) IL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 588 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DELLA PRESENTE LETTERA.
h) "REA" indica il repertorio delle notizie economiche e
amministrative.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-12-07;581#art-1