Titolo III›Capo I
Art. 16
Procedimento di iscrizione d'ufficio
In vigore dal 18 feb 1996
1. Se un'iscrizione obbligatoria non è stata richiesta nei termini di legge, l'ufficio invita, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'imprenditore a richiederla, assegnando allo stesso un congruo termine che decorre dalla data di ricezione.
2. Se l'imprenditore, nel termine indicato, richiede l'iscrizione, questa ha luogo, secondo il procedimento previsto per l'iscrizione a domanda di parte. Altrimenti il giudice del registro, se ricorrono le condizioni di legge, ordina, con decreto motivato, l'iscrizione.
3. Contro il decreto, l'imprenditore può, entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata dal cancelliere, proporre ricorso al tribunale del capoluogo della provincia alla quale appartiene l'ufficio, a norma dell'art. 2192 del codice civile.
4. Il decreto del giudice del registro non gravato di ricorso nel termine, è comunicato all'ufficio dal cancelliere, entro due giorni dal deposito, ovvero dalla scadenza del termine per il ricorso, ed è iscritto entro due giorni dalla comunicazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-12-07;581#art-16